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Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 29/04/1998 (Rv. 514982 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO | Azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. - Esperibilità - Presupposti - Semplice risparmio di spesa da parte della P.A. - Sufficienza - Limiti - Fattispecie in tema di prestazioni sanitarie rese da casa di cura privata.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514982-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO

In tema di arricchimento senza causa della P.A., il vantaggio da quest'ultima goduto non deve avere necessariamente un contenuto di diretto incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla stessa P.A. e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa. Tuttavia, resta pur sempre fermo che l'azione dell'art. 2041 c.c., in virtù della sua natura sussidiaria, non può essere esperita quando il danneggiato abbia azione diretta (proponibile in astratto, ossia prescindendo dalla previsione del suo esito) contro un terzo obbligato per contratto o per legge, salvo che tale ultima azione, per qualsiasi ragione (quale ad esempio l'insolvenza dell'obbligato) non possa dare alcun risultato utile (nella specie, una casa di cura privata chiedeva di essere indennizzata dalla P.A. per prestazioni sanitarie fornite ad alcuni pazienti, sostenendo che, pur non avendo essa diritto alle relative erogazioni finanziarie che la legge prevedeva direttamente in favore dei pazienti beneficiari, la P.A. s'era in ogni caso avvantaggiata di quelle prestazioni che avrebbero dovuto fornire le strutture sanitarie pubbliche. La S.C., in base all'enunciato principio di diritto, ha ritenuto infondata la domanda, in quanto la casa di cura, prima di rivolgersi in via sussidiaria nei confronti della P.A., avrebbe dovuto proporre azione diretta nei confronti dei pazienti che avevano goduto delle sue cure senza pagare alcunché).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)