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Sez. U, Sentenza n. 9531 del 04/11/1996 (Rv. 500297 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Esperibilità della relativa azione nei confronti di una pubblica amministrazione beneficata dall'attività lavorativa di un privato - Presupposti - Indennizzo ricavabile - Limiti - Ammissibilità dell'azione in relazione al suo carattere di sussidiarietà - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500297-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere esercitata anche nei confronti della pubblica amministrazione che abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e pertanto non necessariamente legato al compenso previsto da norme, legislative o amministrative o dalla contrattazione collettiva, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito; ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione o decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)