diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2568 del 25/03/1988 (Rv. 458305 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DEROGA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458305-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DEROGA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla controversia contrattuale promossa nei confronti di società con Sede nella Repubblica Federale di Germania, deve ritenersi valida ed operante una clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), qualora la clausola medesima figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate a tergo del documento contrattuale, se esso sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni, mentre è irrilevante la sua formulazione nella lingua della convenuta. (V 6447/85, mass n 443518).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)