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Sez. U, Sentenza n. 6447 del 18/12/1985 (Rv. 443518 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968) - COMPETENZA - IN GENERE - PATTO DI PROROGA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE D'UNO DEGLI STATI CONTRAENTI EX ART. 17 DELLA PREDETTA CONVENZIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443518-01

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968) - COMPETENZA - IN GENERE - PATTO DI PROROGA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE D'UNO DEGLI STATI CONTRAENTI EX ART. 17 DELLA PREDETTA CONVENZIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESTREMI.*

Il requisito della Forma scritta, richiesto dall'art. 17 primo comma della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza n. 24 del 1976, al fine della validità della clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, è rispettato quando la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, è rispettato quando la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, e stampate a tergo del documento contrattuale, se questo, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni, senza che si renda necessaria la specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ.. (Conf 96/85, mass n 438295; (Conf 174/84, mass n 432424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)