Sez. L, Sentenza n. 7596 del 27/07/1990 (Rv. 468403 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALLO ASSICURATO) - IN GENERE - RIPETIZIONE DI PRESTAZIONI INDEBITE - ESCLUSIONE EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - PORTATA - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ADOTTATO PRIMA DI TALE LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALLO ASSICURATO) - IN GENERE - RIPETIZIONE DI PRESTAZIONI INDEBITE - ESCLUSIONE EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - PORTATA - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ADOTTATO PRIMA DI TALE LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
In tema di indebite prestazioni previdenziali, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel disporre, al secondo comma, che non si fa luogo a recupero (salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato) di rate di pensione riscosse e risultate non dovute, sancisce l'irripetibilità - attesa la correlazione con il primo comma dello stesso articolo (che attribuisce all'ente erogatore il potere di rettificare in ogni momento la pensione in caso di errore di qualsiasi natura commesso in Sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione) - con riguardo ad ogni indebita erogazione in cui l'ente sia incorso per qualsiasi tipo di errore, non escluso quello di diritto, e detta una norma (non meramente riproduttiva dell'art. 80, terzo comma, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422) che è applicabile, come ius superveniens, anche quando il provvedimento di rettifica della pensione sia stato adottato prima della sua entrata in vigore, sempreché il recupero non sia ancora avvenuto. (V 485/89, mass n 464193).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)