Sez. 1, Sentenza n. 1864 del 08/11/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162046 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*
Le regole per la Determinazione della Competenza territoriale ex art. 39 cod. proc. pen. in ordine al reato continuato trovano applicazione soltanto nella fase istruttoria. Ne deriva che, allorquando uno solo dei procedimenti sia pervenuto alla fase dibattimentale, ciascun giudice deve giudicare l'episodio sottoposto al suo esame, non essendovi, in difetto della pendenza dei procedimenti dinanzi al medesimo organo giurisdizionale, possibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 413 cod. proc. pen. e non potendosi estendere la indagine di merito riguardante il nesso della continuazione a fatti attribuiti alla cognizione d'un giudice diverso. (Conf.: sez. I, 25 gennaio 1978, ric. Maioni, in mass. Dec. Pen., 1978, 82).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)