Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 23/05/2002 (Rv. 554653 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione di entrate non tributarie - Rinvio alla procedura di riscossione delle imposte dirette - Interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali in tema di diritto di azione e di difesa - Necessità - Conseguenze in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Domanda di risarcimento del danno contro l'esattore - Previo compimento dell'esecuzione esattoriale - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione del codice della strada.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
Poiché il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria ha carattere discriminatorio ed arbitrario sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni alle norme di circolazione stradale si impone un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada), che per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria rinvia alle "norme previste per la esazione delle imposte dirette", nel senso che il rinvio stesso non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, onde deve escludersi che la proponibilità della domanda di risarcimento del danno da chi si ritenga leso dalla procedura esattoriale sia condizionata al previo compimento dell'esecuzione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 206, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 206, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)