diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 11/05/1977 (Rv. 385547 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA AI MATRIMONI ANTERIORI ED AI GIUDIZI PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 151 DEL 1975.*
Stato
decisa il 1977-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385547-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DISCIPLINA DETTATA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA AI MATRIMONI ANTERIORI ED AI GIUDIZI PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 151 DEL 1975.*

In base alle nuove Disposizioni dettate dalla legge 19 maggio 1975 n 151 in tema di separazione personale dei coniugi (applicabili anche ai matrimoni anteriori ed ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art 226 della legge medesima), il reciproco dovere di fedelta, ancorche ribadito come norma di condotta dei coniugi (art 143 nuovo testo cod civ), non puo essere automaticamente sanzionato, per il caso di trasgressione, con la la pronuncia di separazione per colpa del coniuge adultero, occorrendo altresi - stante la riferibilita delle espressioni contenute nel primo comma dell'art 151, nuovo testo, cod civ, anche al secondo comma - che l'adulterio abbia reso 'intollerabile la prosecuzione della convivenzà o abbia recato 'grave pregiudizio all'educazione della prolè. (nella specie, si e ritenuto che rendesse addebitabile la separazione personale l'adulterio del marito, perdurante, notorio e consumato talora anche nella casa coniugale). (V 1045/76, mass n 379713).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)