Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 24/03/1976 (Rv. 379713 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - NUOVO REGIME DELLA FAMIGLIA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL CONIUGE ADULTERO - CONSEGUENZA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE E COMPARATIVA DELLE CONDOTTE DEI CONIUGI - NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - NUOVO REGIME DELLA FAMIGLIA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL CONIUGE ADULTERO - CONSEGUENZA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE E COMPARATIVA DELLE CONDOTTE DEI CONIUGI - NECESSITA.*
In base alle nuove Disposizioni dettate dalla legge 19 maggio 1975 n 151 in tema di separazione personale dei coniugi (applicabili anche ai matrimoni anteriori ed ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art 226 della legge medesima), il reciproco dovere di fedelta, ancorche ribadito come norma di condotta dei coniugi (art 143 nuovo testo cod civ), non puo essere automaticamente sanzionato, per il caso di trasgressione, con la pronuncia di separazione per colpa del coniuge adultero; infatti, ai sensi del nuovo testo dell'art 151 cod civ, il giudice, chiamato a decidere sull'addebitabilita all'uno od all'altro dei coniugi dell'accertata impossibilita di prosecuzione della convivenza, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa del comportamento di entrambi e, quindi, anche se risulti provata l'infedelta dell'uno, non puo non estendere l'indagine alla condotta dell'altro, al fine di stabilire se e quale incidenza detta infedelta abbia avuto sulla separazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 24, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)