diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1176 del 20/06/1967 Ud. (dep. 07/11/1967) Rv. 105901 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ABUSIVO ALLACCIAMENTO - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1967-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105901-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ABUSIVO ALLACCIAMENTO - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

Ai fini dell'applicabilita dell'aggravante di cui all'art 625 n 7 cod pen, relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica necessita, occorre che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile o meno efficiente la cosa destinata a pubblica utilita. Tali condizioni non possono ravvisarsi nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo della rete interna a quella esterna di illuminazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)