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Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 01/02/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201962 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Pesci e prodotti ittici | Art. 19 legge n. 283 del 1962 - Fondamento: inevitabilità del fatto addebitato - Ragione - Rivenditore - Prodotti "imballati" o sfusi che non rivelino esteriormente alcun vizio - Colpevolezza - Esclusione - Limiti - Fattispecie: cozze nere.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201962-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Pesci e prodotti ittici

Il fondamento dell'art. 19 legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, va ricercato nell'inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell'impossibilità materiale del commerciante rivenditore di accertare, mediante l'adozione della normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita. Questo principio si trae dall'art. 19 citato e dalla sempre maggiore importanza che viene attribuita in sede penale alla colpevolezza e si rinviene nella cosiddetta inesigibilità, che pur avendo una natura oggettiva e non essendo prevista nel nostro ordinamento, ma in quello tedesco, trova, nell'ambito della rilevanza dell'elemento psicologico, un primo riconoscimento nella sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale in tema di errore inevitabile su legge penale e viene ad avere, sia pure con tutte le limitazioni conseguenti all'inquadramento dogmatico delle cause di giustificazione, un ulteriore positivo riscontro nel cosiddetto stato di necessità. Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere ritenuto colpevole non solo del procedimento di lavorazione e produzione per quegli alimenti che siano immessi al consumo in confezioni originali, tranne nei casi in cui i vizi si possano constatare all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, ma anche della composizione di tutti quei prodotti "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'incommestibilità di esso e in pratica nell'impossibilità di immetterlo al consumo. Tuttavia è richiesto che il commerciante abbia adottato tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita sia sotto il profilo dei controlli esperibili. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, risultava che i mitili (cozze nere) erano contenuti in "confezioni originali", sicché non si era verificata quella rottura degli involucri per attuare vendite di quantitativi minori, né vi erano state dimostrate eventuali manomissioni da parte del commerciante).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)