Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 20/05/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208208 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Prodotti deperibili - Venditore - Responsabilità - Sussistenza - Limiti - Caso fortuito o forza maggiore - Verifiche e controlli - Obbligo - Rete di distribuzione di rilevanti dimensioni - Possibilità di esigere dal produttore analisi, controlli e attestazione di conformità del prodotto - Fattispecie: vendita di lattuga con residui chimici tossici per l'uomo.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE
Il commerciante che pone in vendita prodotti alimentari sfusi è responsabile per la non conformità di questi alle disposizioni di legge. La responsabilità potrà essere esclusa solo dalla assoluta buona fede, quando cioè risulti che egli ha preso tutte le precauzioni idonee ad evitare la immissione in commercio di prodotti non regolamentari e l'errore sia perciò dovuto a forza maggiore o caso fortuito. Anche quando si tratta di prodotti deperibili, la deperibilità non esonera il commerciante dalle necessarie verifiche ed analisi tenendo conto che, specie quando questi disponga di una struttura organizzativa imponente e di una rete di distribuzione rilevante, egli può esigere che la dell'assenza nel prodotto di sostanze non consentite sia effettuata ed attestata dallo stesso produttore. (Fattispecie in caso di commercializzazione di lattuga contenente residui chimici tossici per l'uomo).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)