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Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 03/10/1983 (Rv. 430635 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OPPOSIZIONE DIRETTA A FAR VALERE L'INEFFICACIA DEL DECRETO - DECISIONE DEL MERITO DELLA PRETESA - POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430635-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - OPPOSIZIONE DIRETTA A FAR VALERE L'INEFFICACIA DEL DECRETO - DECISIONE DEL MERITO DELLA PRETESA - POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, a prescindere dall'esistenza di eventuali vizi del procedimento monitorio, anche se afferenti alla fase di notificazione ex art. 643 cod. proc. civ.. pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con l'opposizione, il giudice dell'opposizione legittimamente decide il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, perché la opposizione non è soltanto limitata alla mera declaratoria di detta inefficacia, ma si estende anche all'accertamento della sussistenza del credito del ricorrente. (V 6244/81, mass n 417050, sulla prima parte; (V 1141/81, mass n 411703, sulla seconda parte; (V 901/80, mass n 404313, sulla prima parte; (V 1918/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)