Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/1969 (Rv. 337773 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA - MANCATA RIPROPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - OBBLIGO DI RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA - MANCATA RIPROPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - OBBLIGO DI RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
La parte pienamente vittoriosa non ha bisogno di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni che abbia prospettato e che risultino assorbite o respinte dalla decisione di primo grado, essendo sufficiente che le eccezioni medesime vengano espressamente riproposte in Sede di appello, in Forma chiara, precisa ed univoca, dovendo altrimenti presumersi che la parte abbia rinunciato, si che nessun Obbligo potrebbe incombere al giudice di riprenderle in esame. (Conf 171-67, massima n 325887 V 1518-68, massima n 333207 1081-68, massima n 332533 987-68, massima n 332385 1778-67, massima n 328652 1198-67, massima n 327667 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)