diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 08/09/1970 (Rv. 347019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - SUFFICIENZA.*

La parte pienamente vittoriosa non ha bisogno di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni che abbia prospettato nel precedente grado del giudizio e che siano rimaste assorbite o siano state respinte dalla decisione del primo giudice, essendo sufficiente che dette eccezioni vengano espressamente riproposte, in Forma chiara e precisa, nel giudizio di appello. (V 4, 69, mass n 337773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)