Sez. U, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006 (Rv. 587284 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Richiesta di sospensiva - Provvedimento del Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare - Risoluzione, in tale sede, della questione di giurisdizione - Preclusione del regolamento preventivo - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione. Ne consegue che, mancando una decisione di merito, ai fini del regolamento di giurisdizione non ha rilevanza l'avvenuta decorrenza di termini rispetto all'udienza di discussione e passaggio in decisione della controversia cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)