Sez. 6, Sentenza n. 22939 del 23/04/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290137-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione - Decorrenza del termine - Indicazione - Applicabilità della regola anche in caso di motivazione contestuale al dispositivo - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, i termini previsti dall'art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. decorrono dalla scadenza del novantesimo giorno successivo al termine fissato dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione, anche nel caso in cui questa sia contestuale, in quanto la norma indicata prevede una disciplina unitaria dei tempi di redazione dell'apparato argomentativo, comprensiva di tale eventualità. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il differimento della decorrenza dei termini è funzionale all'esercizio del diritto di impugnativa e alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'impugnazione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)