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Sez. 2, Sentenza n. 3129 del 30/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285826-02

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Sentenza della Corte di cassazione - Motivazione di particolare complessità - Applicabilità della previsione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285826-02

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 617 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 8, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)