Sez. 2, Sentenza n. 888 del 08/03/1983 Cc. (dep. 28/05/1983) Rv. 159277 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME DEL TRIBUNALE - MANDATO EMESSO SOLTANTO SULLA BASE DI UNA CHIAMATA IN CORREITÀ - CHIAMATA IN CORREITÀ RITENUTA DAL TRIBUNALE INSUFFICIENTE A LEGITTIMARE IL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DEL CONVINCIMENTO - ILLEGITTIMITÀ - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ACCUSA - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME DEL TRIBUNALE - MANDATO EMESSO SOLTANTO SULLA BASE DI UNA CHIAMATA IN CORREITÀ - CHIAMATA IN CORREITÀ RITENUTA DAL TRIBUNALE INSUFFICIENTE A LEGITTIMARE IL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DEL CONVINCIMENTO - ILLEGITTIMITÀ - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ACCUSA - CRITERI.*
La chiamata in correità può anche da sola costituire sufficiente elemento probatorio della responsabilità penale dell'imputato, a condizione che essa non trovi contrasto in altri accertati elementi processuali e che soddisfi, attraverso il suo prudente esame critico, le esigenze logiche e psicologiche di dimostrazione della correlativa colpevolezza del chiamato in correità. Pertanto il tribunale, in Sede di riesame di un ordine di cattura, non può affermare che la chiamata di correità non confortata da ulteriori elementi non è di per sè sufficiente per l'emissione di un provvedimento coercitivo della libertà personale quando non specifica i singoli elementi dai quali desume, nel suo libero e incensurabile apprezzamento dei fatti, la convinzione che la chiamata in correità sia sfornita di alcuna attitudine, anche se di valore indiziario, a collegare con efficacia causale la condotta dell'imputato al reato che gli si attribuisce, tenendo tuttavia presente al riguardo che l'apprezzamento degli elementi di accusa non è rivolto alla dimostrazione della piena responsabilità penale dell'accusato (riservata al giudice del dibattimento), né di quella sufficiente a disporne il rinvio a giudizio (riservata al giudice dell'istruzione), bensì alla verifica della sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza convergenti sull'imputato, tali da giustificare il sospetto che lo stesso debba considerarsi autore del reato e quindi da legittimare, ricorrendo le altre condizioni di legge, l'emissione di un provvedimento di custodia preventiva ai fini della contestazione dell'accusa con tale Forma coercitiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)