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Sez. 1, Sentenza n. 1912 del 15/07/1988 Cc. (dep. 02/08/1988) Rv. 179006 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - RICHIESTA DI RIESAME - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179006-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - RICHIESTA DI RIESAME - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO.*

Il tribunale della libertà, in Sede di riesame o di appello dei provvedimenti coercitivi, allorquando ritiene di valorizzare chiamate in correità deve esercitare e rendere manifesto il suo potere attraverso motivazione che nel rispetto del segreto istruttorio utilizzi solo elementi idonei a costituire indizi sufficienti a privare della libertà un soggetto - allo stato degli Atti - tenendo presente le difese svolte dall'imputato e cioè correlando la chiamata con altri elementi di prova estrinsechi, dal carattere obbiettivo e reale. (V mass n 159277).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)