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Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 26/05/1995 (Rv. 492485 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Interessi maturati fino alla data della decisione - Inclusione nella valutazione equitativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492485-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., può essere effettuata in modo da comprendere anche l'attribuzione degli interessi maturati a favore dell'avente diritto fino alla data della decisione, salva la separata attribuzione, a decorrere da tale data, di ulteriori interessi, come in ogni altra ipotesi di liquidazione giudiziale di crediti originariamente di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)