diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15103 del 16/07/2005 (Rv. 582463 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Elezione di domicilio "ex" art. 93 legge fall. - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 100 legge fall. al domicilio eletto - Necessità - Inosservanza - Nullità della notificazione - Costituzione in giudizio del creditore - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Configurabilità. .
Stato
decisa il 2005-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582463-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti "ex" art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata - anziché presso il domicilio eletto - presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia "ex tunc", dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)