diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 06/07/2000 (Rv. 538277 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Elezione di domicilio ex art. 93 comma secondo L. Fall. - Conseguenze - Comunicazioni presso il domicilio eletto - Necessità - Applicazione del principio anche alla procedura di amministrazione straordinaria - Necessità - Omessa elezione di domicilio - Notificazioni - Presso la cancelleria del tribunale.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538277-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 comma secondo L.Fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria, giusta richiamo dell'art. 209 cpv. legge citata, mentre, in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93 com. 2, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)