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Sez. 2 - , Sentenza n. 9376 del 21/05/2020 (Rv. 657702 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa Riparazione - Nullità processuali - Regime di sanatoria previsto per l'ordinario processo di cognizione - Applicabilità in via analogica - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657702-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nei procedimenti per il conseguimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l'ordinario processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente o omessa; in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, dovrà disporsi nuova convocazione ex art. 181 c.p.c., con esclusione dell'applicabilità dell'art. 737 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)