Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019 (Rv. 655749 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio di equa riparazione - Disciplina previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in base alla disciplina prevista dalla l. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - anche dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione - deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 24/03/2002 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2002 num. 89 art. 4, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2002 num. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)