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Sez. 2, Sentenza n. 273 del 18/09/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183017 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONCORDATO DALLA POLIZIA - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DENARO PER POCHI ATTIMI DA PARTE DELL'ESTORTORE - CONSUMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183017-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONCORDATO DALLA POLIZIA - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DENARO PER POCHI ATTIMI DA PARTE DELL'ESTORTORE - CONSUMAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il delitto di estorsione, previsto e punito dall'art. 629 cod. pen., si realizza in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale. Ne consegue che, nel caso in cui l'agente, nonostante l'intervento della polizia, concordato con la vittima, sia riuscito, anche per alcuni attimi, ad impossessarsi della cosa o del danaro, il delitto deve ritenersi consumato. (Conf mass n 153396; (Conf mass n 178353; (contra mass n 160748).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)