Sez. L, Sentenza n. 7433 del 16/12/1983 (Rv. 432045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DELLE MANSIONI DI CIASCUNA CATEGORIA E DI POSIZIONI DIFFERENZIATE PER QUALIFICHE E PER GRADI - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 36 COST. E 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CARATTERE VINCOLANTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DELLE MANSIONI DI CIASCUNA CATEGORIA E DI POSIZIONI DIFFERENZIATE PER QUALIFICHE E PER GRADI - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 36 COST. E 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CARATTERE VINCOLANTE.*
L'art. 2095 cod. civ. pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati e operai), consente di determinare contrattualmente le mansioni specifiche tipiche di ciascuna categoria e - nell'ambito della stessa categoria - di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice, secondo l'importanza dell'impresa, le previsioni del contratto collettivo che dispongono un quadro più articolato delle mansioni di un'impresa di non modeste dimensioni, attuano e specificano la cennata tripartizione dei lavoratori subordinati, senza porsi in contrasto con l'art. 36 cost. E con l'art. 2103 cod. civ., ed in quanto esprimono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore e nella relativa organizzazione aziendale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nella una o nell'altra categoria. (Conf 1515/81, mass n 412172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)