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Sez. 2, Sentenza n. 45287 del 17/10/2023 Ud. (dep. 09/11/2023) Rv. 285347-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Concordato in appello - Conclusioni nel merito per il caso di rigetto dell’accordo - Omessa prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie – Conseguenze – Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285347-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)