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Sez. 6 - , Sentenza n. 52196 del 03/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018) Rv. 274866 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Concordato in appello - Rigetto - Omessa prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie - Conseguenze - Nullità ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274866-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis cod.proc.pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)