Sez. 6, Sentenza n. 8306 del 26/09/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 166004 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE - REATI PROPRI DI PERSONA ESTRANEA - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE - REATI PROPRI DI PERSONA ESTRANEA - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ.*
Il delitto di collusione previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è imputabile sia al militare della guardia di finanza sia alla persona che tale qualifica non riveste ove, in concorso tra di loro, colludano per frodare la finanza. Quando un tale concorso si realizza, la Competenza a giudicare del reato spetta al giudice ordinario e non a quello militare. (Conf mass n 155749).*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)