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Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 21/06/2013 (Rv. 626860 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Sequestro ex art. 79 disp. att. cod. civ. - Disciplina applicabile - Artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - Conseguenze - Reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza - Esperibilità - Statuizione solo sulle spese (anche in sede di reclamo) - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626860-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI

Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. cod. civ. una "species" del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 cod. proc. civ., ed applicandosi a quest'ultimo - nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. cod. civ., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all'art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 669-septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 687, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)