Sez. 3, Ordinanza n. 32867 del 17/12/2025 (Rv. 677145-01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Sequestro liberatorio ex artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Regime successivo alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)