Sez. L, Sentenza n. 5346 del 14/05/1991 (Rv. 472136 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Nuovo ricorso in sede di riassunzione - Divieto di domande nuove rispetto a quelle del precedente giudizio - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto
Il giudizio riassunto con nuovo ricorso secondo il rito del lavoro, se può considerarsi la continuazione di quello precedentemente instaurato al fine di impedire decadenze a sfavore dell'attore, rappresenta pur sempre un giudizio nuovo che non trova preclusione nel precedente ai fini dell'applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. che vieta la formulazione di domande nuove dopo il deposito del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)