Sez. L, Sentenza n. 7651 del 20/08/1996 (Rv. 499259 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Impugnazione di licenziamento - Sospensione del giudizio - Riassunzione da parte dell'attore - Sentenza dichiarativa della nullità della riassunzione - Mancata impugnazione - Proposizione di un nuovo giudizio - Eccezione di decadenza ex art 6 della legge 604 del 1966 non proposta dal datore nel giudizio precedente - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE
Proposta dal lavoratore un'impugnativa di licenziamento, e pronunziata la nullità della riassunzione del relativo giudizio, già sospeso, ove il lavoratore senza gravarsi contro detta pronuncia, impugni nuovamente il licenziamento, il datore di lavoro, ancorché non lo abbia fatto in quello precedente, può in tale secondo giudizio eccepire la decadenza del lavoratore dall'impugnazione per il decorso del termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n.604, dato che tale secondo giudizio non risente, in quanto nuovo, delle preclusioni precedentemente verificatesi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)