Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014 (Rv. 630114 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Nomina assembleare del nuovo amministratore senza previa revoca dell'amministratore uscente - Legittimità - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA
In tema di condominio negli edifici, l'assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all'art. 1724 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)