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Sez. 2, Sentenza n. 5608 del 09/06/1994 (Rv. 486970 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca | Nomina di un nuovo amministratore - Necessità di revoca dell'amministratore in carica - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486970-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca

La nomina di un nuovo amministratore del condominio di edificio non richiede la previa formale revoca dell'amministratore in carica, atteso che dando luogo ad un rapporto di mandato, comporta, ai sensi dell'art. 1724 cod. civ., la revoca di quello precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)