Sez. 3, Sentenza n. 2821 del 05/05/1982 (Rv. 420688 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DELL'INADEMPIMENTO DEL LOCATORE ALL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DI ALCUNI VIZI DELLA COSA LOCATA - LICEITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DELL'INADEMPIMENTO DEL LOCATORE ALL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DI ALCUNI VIZI DELLA COSA LOCATA - LICEITÀ - LIMITI.*
Il principio inadimplenti non est adimplendum che trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega le contrapposte obbligazioni delle parti nei contratti con prestazioni corrispettive, opera nel senso di consentire alla parte adempiente di sospendere la prestazione dovuta finché l'altro contraente non adempia a sua volta, ma non la libera dalla propria obbligazione in via definitiva. Pertanto, l'eccezione suddetta, opposta dal conduttore al locatore asseritamente inadempiente all'Obbligo di eliminare determinati vizi della cosa locata, giustifica la sospensione del pagamento dei canoni, ma non esime dallo adempimento della relativa obbligazione con riferimento all'intera durata della locazione o comunque fino alla data con effetto dalla quale viene pronunziata la risoluzione del contratto per effetto di tale inadempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)