Sez. 2, Sentenza n. 8196 del 19/08/1998 (Rv. 518179 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Obbligo convenzionale del promissario acquirente di pagare prima del definitivo - Offerta informale di tale pagamento dinanzi al notaio, con l'invito per la stipulazione del contratto definitivo - Inefficacia - Inadempimento alla scadenza - Effetti - Eccezione del promittente venditore ex. art. 1460 cod. civ. - Rilevanza - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Per l'operatività del principio di diritto, secondo il quale la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. deve essere accolta se il proponente abbia offerto la sua prestazione nei modi di legge - tra i quali vi è l'invito del promissario acquirente al promittente alienante a presentarsi dal notaio per la stipulazione del contratto definitivo, essendo in tale invito implicitamente compresa l'offerta di pagamento del prezzo - è necessario che, secondo il contratto preliminare, le prestazioni contrapposte debbano eseguirsi al momento della stipulazione di quello definitivo. Qualora si sia, invece, stabilito che il pagamento del prezzo debba eseguirsi entro un termine determinato, anche se alla sua scadenza non si possa concludere il contratto definitivo, la parte è obbligata al versamento tempestivo di esso nel domicilio del creditore (artt. 1183, 1498 cod. civ.) non sussistendo in tal caso alcuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. Colui che ometta il pagamento è, perciò, considerato inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto reale a suo nome se la controparte sollevi l'eccezione concessale dall'art. 1460 del codice civile e rifiuti, quindi, la propria prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)