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Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170223 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - DELITTO DI COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE - MOMENTO PERFEZIONATIVO E LOCUS COMMISSI DELICTI.*
Stato
decisa il 1985-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170223-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - DELITTO DI COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE - MOMENTO PERFEZIONATIVO E LOCUS COMMISSI DELICTI.*

La Costituzione di una associazione per delinquere non si verifica nel momento in cui interviene l'accordo tra i compartecipi, ma in quello della Costituzione di una organizzazione permanente, frutto del concerto, anche esso a carattere permanente, di intenti e di Azione tra gli originari associati. Solo in tale momento, infatti - divenendo operante la struttura permanente e presentandosi quel pericolo della commissione dell'attività indicata dalla legge, che giustifica le singole incriminazioni - si realizza quel "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza dei delitti di Costituzione di associazione per delinquere, che segna il momento di perfezione degli stessi ed al contempo il luogo di inizio della consumazione degli stessi, rilevante ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, il quale deve necessariamente identificarsi con quello del luogo dove deve essere commesso il primo dei delitti programmati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)