Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022 (Rv. 664906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Confisca della totalità delle partecipazioni societarie - Effetti - Subentro dello Stato nella compagine societaria - Legittimazione della società a proseguire giudizi pendenti a tutela di propri crediti - Sussistenza - Acquisto a titolo originario del diritto controverso - Esclusione - Fattispecie. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011).
Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 8 lett. B CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)