Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017 (Rv. 644278 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Confisca "ex lege" n. 575 del 1965 - "Ius superveniens" di cui alla l. n. 228 del 2012 - Acquisto del bene a titolo originario in favore dello Stato - Applicabilità anche ai giudizi in corso in base al principio “tempus regit actum” - Conseguenze in tema di successione nel diritto controverso – Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
L'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio “tempus regit actum”, la trova immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)