diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7772 del 15/01/2003 Cc. (dep. 17/02/2003) Rv. 224270 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Uso del telefono della P.A. da parte del dipendente - Peculato d'uso - Configurabilità - Esclusione - Reato di peculato - Configurabilità - Condizioni - Casi di esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224270-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

L'indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dell'utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l'appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità ed occasionalità, restano contenute nell'ambito dei "casi eccezionali", nei quali esse sono consentite, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con decreto del ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, correttamente, fosse stata esclusa la sussistenza del reato, in un caso in cui risultavano effettuate undici chiamate per motivi personali in un arco di tempo di un mese e ventuno giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 bis, DM 31/03/1994 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)