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Sez. 1, Sentenza n. 4408 del 27/06/1983 (Rv. 429318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - SENTENZA EMESSA DAL PRETORE, IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, PROMOSSO A NORMA DELL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - SENTENZA EMESSA DAL PRETORE, IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, PROMOSSO A NORMA DELL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La sentenza emessa dal pretore, in Sede di giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, promosso a norma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317 sulla cosiddetta depenalizzazione delle infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti locali, è inappellabile, e, quindi, impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, ancorché venga in discussione l'applicabilità della suddetta norma e la Competenza del pretore medesimo, dato che i rimedi esperibili avverso una pronuncia giurisdizionale vanno individuati in base alle Disposizioni del procedimento in concreto adottato, pure quando si contesti con l'impugnazione la legittimità di tale scelta. (V 6385/80, mass n 410129).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)