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Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 27/04/1985 (Rv. 440512 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE PRECEDENTE ALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1981 N. 698 - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440512-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE PRECEDENTE ALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1981 N. 698 - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*

È ammissibile il ricorso diretto per Cassazione ex art. 111 cost. Contro la sentenza emessa dal pretore in Sede di giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria proposto anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia, introdotta con legge 24 novembre 1981 n. 689 in relazione al disposto dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967 il quale esclude l'appellabilità di quella sentenza. (V 6385/80, mass n 410129; (Conf 4408/83, mass n 429318).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)