Sez. 2, Sentenza n. 3182 del 14/05/1980 (Rv. 406979 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - CONTRAPPOSTA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DAL PROMITTENTE VENDITORE - ESAME DI QUESTA SECONDA DOMANDA - CARATTERE PRIORITARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - CONTRAPPOSTA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DAL PROMITTENTE VENDITORE - ESAME DI QUESTA SECONDA DOMANDA - CARATTERE PRIORITARIO.*
Nel caso in cui alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorita logica, esaminare tale seconda domanda ed accertare la sussistenza delle condizioni per far luogo alla risoluzione, in quanto la eventuale positivita di tale accertamento rende inutile, per il venir meno del contratto da eseguire, l'ulteriore indagine sulla esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 2932 cod civ e preclude l'accoglimento della relativa domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)