Sez. 2, Sentenza n. 138 del 09/01/1984 (Rv. 432395 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA LA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL NEGOZIO PRELIMINARE PROPOSTA DAL PROMITTENTE COMPRATORE E L'ISTANZA AVANZATA IN VIA RICONVENZIONALE DAL PROMITTENTE VENDITORE DI RISOLUZIONE DELLO STESSO CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA LA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL NEGOZIO PRELIMINARE PROPOSTA DAL PROMITTENTE COMPRATORE E L'ISTANZA AVANZATA IN VIA RICONVENZIONALE DAL PROMITTENTE VENDITORE DI RISOLUZIONE DELLO STESSO CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.*
Nel caso in cui alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promittente compratore, si contrapponga la domanda del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento, il carattere assorbente della richiesta pronuncia di risoluzione, con il far venir meno il contratto, rende inutile ogni indagine sulla fondatezza della domanda della sua esecuzione specifica (anche nella formulazione fattane in subordine con riduzione del petitum dopo la proposizione della domanda di risoluzione) ed esclude ogni Rilevanza dell'anteriorità cronologica dell'una o dell'altra domanda. (nella specie, il promittente compratore, il quale si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo, sostenendo che fosse compresa nel fondo oggetto della vendita anche una certa particella, aveva convenuto in giudizio il promittente venditore per l'esecuzione specifica del preliminare e, dopo la riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, aveva chiesto detta esecuzione con esclusione della particella in contestazione). (V 3182/80, mass n 406979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)