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Sez. 3, Sentenza n. 9014 del 27/08/1999 (Rv. 529484 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deposito cauzionale - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data di deposito - Esclusione - Art. 429 terzo comma cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Esigibilità del credito - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529484-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Sulla somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale non decorrono gli interessi legali dalla data del deposito, essendo inapplicabile l'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, disposto per le locazioni di immobili urbani, mentre, applicando a tale credito l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nascente da un rapporto ricompreso nell'art. 409 cod. proc. civ., la somma non è esigibile prima della cessazione del rapporto e della prova, a carico del conduttore, di aver adempiuto agli obblighi incombentigli, a garanzia dei quali è previsto il predetto deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1618

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)