Sez. 3, Sentenza n. 23505 del 17/12/2004 (Rv. 578663 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contratti associativi - Coltivatore - Richiesta della propria quota/parte di prodotti e utili - Disciplina ex ar. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Differenze con i crediti maturati dall'affittuario coltivatore diretto.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
In tema di contratti agrari, mentre i crediti maturati dall'affittuario - coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale hanno natura di credito di valuta (e non sono, conseguentemente, soggetti al precetto di cui all'art.429 comma terzo cod.proc.civ.), nei contratti associativi (quale quello di colonia) il coltivatore, allorchè reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "da lavoro" agli effetti previsti dal citato art.429 del codice di rito. (V. Corte costituzionale 2.11.2000, n.459)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)