Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310634 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI.*
Le obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi, non di risultato. Pertanto, il prestatore d'opera intellettuale non e responsabile se il risultato non viene raggiunto, ovvero non viene raggiunto nella Forma prevista, e l'inadempimento si concreta nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale. (Conf. 961/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)