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Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310634 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310634-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI.*

Le obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi, non di risultato. Pertanto, il prestatore d'opera intellettuale non e responsabile se il risultato non viene raggiunto, ovvero non viene raggiunto nella Forma prevista, e l'inadempimento si concreta nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale. (Conf. 961/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)