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Sez. 2, Sentenza n. 2052 del 23/05/1975 (Rv. 375770 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL PROFESSIONISTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DILIGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375770-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL PROFESSIONISTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DILIGENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Poiche le obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato - in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo - l'inadempimento del professionista non puo essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, per altro, - dovendosi prescindere, in subiecta materia, in applicazione del principio fissato nell'art 1176, secondo comma, cod civ, dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia-, deve adeguarsi alla natura dell'attivita esercitata, sicche la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attivita professionale in favore del cliente e quella media, posta nell'Esercizio della propria attivita da professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. (V 1386/70, mass n 347149; 375/65, mass n 310634; (V 3329/62, mass n 254888).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)